Art. 2.
(Fondo per le vittime del reato di tortura).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le

 

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vittime del reato di tortura, destinato ad assicurare alle stesse il risarcimento dei danni subìti e l'erogazione di contributi per garantire loro una completa riabilitazione psico-fisica, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge finanziaria.
      2. In caso di morte della vittima, conseguente a un atto di tortura, gli eredi hanno diritto al risarcimento previsto dal comma 1.
      3. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, con il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti e dei contributi di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.